IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo  statuto dell'Universita' di Milano, approvato con regio
decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi,  sull'istruzione superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Veduto  il  decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
  Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vedute  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte  in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi   esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi  accademici
dell'Universita'  di Milano e convalidati dal Consiglio universitario
nazionale nel suo parere;
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo statuto dell'Universita' di Milano, approvato e modificato con i
decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

                           Articolo unico

  L'art.  17,  relativo  alla  nomina  del  direttore della scuola di
statistica, e' soppresso e sostituito come segue:
  Art.  17  -  Il direttore della scuola di statistica e nominato dal
consiglio di facolta' tra i professori ordinari e straordinario della
facolta' e della scuola. Il direttore della scuola di statistica dura
in carica tre anni.
  Nell'art. 18, all'elenco degli insegnamenti complementari del corso
di diploma in statistica sono aggiunti i seguenti insegnamenti:
    statistica metodologica;
    statistica aziendale e analisi di mercato;
    controllo statistico della qualita' e statistica aziendale;
    matematica finanziaria e attuariale;
    geometria analitica.
  L'art. 19, concernente norme per l'esame di diploma, e' soppressa e
sostituito come segue:
  Art.  19  -  L'esame  di  diploma consiste nella discussione di una
dissertazione  scritta  su argomento afferente uno degli insegnamenti
il cui esame e' stato superato dal candidato.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 10 febbraio 1986

                               COSSIGA

                              FALCUCCI,   Ministro   della   pubblica
                                istruzione

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 luglio 1986
  Registro n. 60 Istruzione, foglio n. 345